(Keystone)
La pelle degli insaccati dal prossimo primo dicembre potrà nuovamente essere costituita dell'intestino dei bovini. Lo prevede una revisione d'ordinanza approvata oggi dal Consiglio federale che riduce le misure di precauzione per lottare contro il cosiddetto morbo della mucca pazza (BSE). Adottando altri testi relativi agli animali, il governo ha tra l'altro fissato a otto ore la durata massima del loro trasporto, due in meno della situazione attuale.
La decisione relativa alla fattura delle salsicce è la logica conseguenza del fatto che l'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) lo scorso 26 maggio ha classificato la Svizzera "Paese avente un rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) trascurabile", si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), che alla fine di maggio si rallegrava delle agevolazioni per le esportazioni procurate dalla decisione dell'OIE.
La BSE è stata diagnosticata per la prima volta in Gran Bretagna nel 1986. L'epizoozia si è poi diffusa in altri Paesi, fa cui la Svizzera con un primo caso accertato nel 1990.
La Confederazione ha rapidamente adottato misure per arginare la diffusione del morbo ed evitare la trasmissione della malattia agli uomini. In Svizzera nessun essere umano ha contratto la nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob provocata dalla BSE.
La revisione dell'Ordinanza sulle epizoozie (OFE) adottata oggi comporta, tra l'altro, una riduzione dell'elenco dei materiali a rischio di BSE. In particolare, l'intestino tenue e quello crasso potranno essere nuovamente impiegati come involucri nella produzione di insaccati, scrive l'UFAV.
La revisione dell'OFE prevede pure la classificazione della paratubercolosi e della malattia emorragica epizootica nel gruppo delle epizoozie da "combattere" e non più in quello delle patologie da "sorvegliare". Ciò consente di adottare misure immediate per evitare la diffusione di queste malattie.
Il governo ha modificato altri testi, che entreranno pure in vigore all'inizio di dicembre. La rivista Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) riduce di due ore, a otto, la durata massima del loro trasporto (tempo di percorrenza e di sosta compresi). La modifica dell'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) prevede tra l'altro che i pescatori non potranno più gettare resti di pesci nei laghi e nei fiumi. I Cantoni potranno tuttavia prevedere deroghe, spiega l'UFAV.
(Ats)